PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. I comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione dei servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune»;

          b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

      «3. I comuni con popolazione tra i 30.000 e i 200.000 abitanti possono articolare il territorio comunale per istituire le circoscrizioni di decentramento secondo quanto previsto dal comma 2».